STS: “Green Pass, richiesta del documento è obbligatoria solo quando dati del certificato incongruenti”

Dai primi di agosto, ossia da quando è diventato operativo, il Green Pass è entrato nelle abitudini di milioni di italiani. Si tratta di un requisito imprescindibile non solo per viaggiare ma anche per entrare in diverse tipologie di attività e di fruire di determinati servizi. Tra questi anche l’accesso ai corner scommesse e l’utilizzo delle slot presenti nelle nostre tabaccherie. Si legge in una nota STS.

Al tabaccaio l’onere importantissimo di verificarne il possesso e la relativa validità. Ma attenzione: come ha specificato il Ministero dell’Interno con un’apposita Circolare, poi ripresa anche dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, l’esercente ha sì l’obbligo di verificare che i clienti che vogliano accedere ai predetti giochi abbiano un Green Pass valido, ma per quanto riguarda la corrispondenza tra il titolare della certificazione e il cliente che l’ha presentata è tutta un’altra storia.

La richiesta dei documenti, infatti, è obbligatoria solamente quando l’incongruenza tra i dati indicati e la persona fisica risulti manifesta ed evidente. Solo in questi casi, la mancata verifica dell’identità espone l’esercente alla sanzione che, invece, è normalmente applicabile solo nei confronti dell’avventore.

Altro obbligo in capo all’esercente, come già detto, è la verifica della validità della certificazione, che deve avvenire tramite la scansione del QR code mediante l’app ufficiale VerificaC19. È impossibile sbagliare: per accedere ai giochi predetti è necessario la schermata verde/azzurra.

Attenzione però alla schermata rossa, che sanziona le certificazioni “non valide” per i più svariati motivi (ad es. formato errato o certificato scaduto), ma anche le certificazioni “non ancora valide”. In questa categoria rientrano, in particolare, i Green Pass di cui non è ancora cominciata la validità: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, infatti, la certificazione è valida solamente dal 15° giorno dopo la somministrazione.

Per ogni approfondimento, ti ricordiamo che puoi consultare anche le FAQ rese disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla pagina www.dgc.gov.it.

Prestiamo la massima attenzione ai certificati dei nostri clienti, è una questione di tutela della salute e bene comune, prima di ogni altra cosa. Conclude la nota. cdn/AGIMEG

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