Scommesse, Tar Calabria: la Questura può valutare in maniera discrezionale l’affidabilità di chi richiede la licenza di PS
Quando deve rilasciare licenze di pubblica sicurezza, l’Amministrazione dispone di poteri “strettamente vincolati” in alcuni casi, e di “poteri discrezionali” in altri. Anche quando mancano i presupposti per l’esercizio del potere vincolato, tuttavia, l’Amministrazione ha il potere “di negare il titolo o di revocarlo atteso che essa, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è comunque tenuta a valutare se manchi la buona condotta, per la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia”. In questo casi tuttavia “è tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione del giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo”. Lo spiega il Tar Calabria nella sentenza con cui respinge il ricorso intentato dal titolare di una sala scommesse e vlt che appunto si era visto negare la licenza di pubblica sicurezza. L’uomo era socio al 50% di una sala da gioco, a questa attività erano state revocate le licenze dopo che la Prefettura di Reggio Calabria aveva emesso un’interdittiva antimafia. Il titolare aveva quindi chiesto le autorizzazioni per aprire una seconda sala, sostenendo in pratica che l’interdittiva riguardasse solo l’altro socio. Per il Tar tuttavia “Parte ricorrente non è stata in grado, né nel corso del procedimento, né nel corso del giudizio, di diradare le perplessità legate alle vicende che hanno portato il Prefetto di Reggio Calabria ad adottare l’interdittiva antimafia”. lp/AGIMEG
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