Decreto audiovisivi: “Vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale su gioco d’azzardo”

“Gli articoli da 43 a 49 contengono modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali. In particolare, l’articolo 43 reca principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche sia in relazione alla loro riconoscibilità, restando proibita la pubblicità occulta, sia in ragione dei contenuti. È specificamente vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e i prodotti assimilati, per le bevande alcoliche indirizzata ai minori e per il gioco d’azzardo. Analoghe disposizioni sono previste dall’articolo 47 per le televendite”. E’ quanto ha spiegato nelle Commissioni riunite VII Cultura, scienza e istruzione e IX Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera Luigi Casciello (FI), relatore per la VII Commissione in occasione dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288. cdn/AGIMEG

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