DL Estensione Green Pass, Fondo Salva Sport verrà alimentato anche con una quota delle risorse non usate da Sport e Salute Spa

Nel Fondo Salva Sport – che al momento viene alimentato con la tassa dello 0,5% sulle scommesse – confluirà adesso anche una quota delle somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19, e che non sono state utilizzate. Lo prevede una norma del Decreto sull’Estensione del Green Pass, al momento all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il meccanismo del trasferimento il spiega il Servizio Studi nel Dossier che accompagna il provvedimento:

L’articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 (secondo quanto disposto dall’all’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato art.44 del DL n.73 del 2021, è stato demandato a Sport e salute S.p.A.(59) il compito di corrispondere, per il corrente anno, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

Il comma 13 dell’art.44 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle predette indennità e non utilizzate siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

L’articolo in commento – vigente (come del resto le restanti disposizioni del presente decreto-legge) dal 22 settembre, quindi successivamente alla richiamata data del 15 settembre contenuta nel comma 13, disposizione oggetto di deroga esplicita – prevede che i predetti importi non utilizzati (evidentemente entro il medesimo 15 settembre) siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere così riassegnati:

i) per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Con la richiamata legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 369), al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, è stato istituito presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano». Ad esso sono state attribuiti 12 milioni di euro per l’anno 2018, 7 milioni di euro per l’anno 2019, 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

ii) per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda che detto Fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con il richiamato articolo 217 del decreto-legge n.34 del 2020, con la finalità di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è alimentato (nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno successivo) con una quota, pari allo 0,5 per cento, del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere (anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali) al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. lp/AGIMEG

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