Il Tar Bolzano insiste: Non si può decidere sul distanziometro se non arriva la sentenza sul giudizio per revocazione

Il Tar Bolzano non dà particolare peso alla recente ordinanza del Consiglio di Stato che legittima il distanziometro di Bolzano, e rinvia la discussione di una serie di ricorsi al 6 luglio del 2022, ribadendo che si deve attendere la decisione sui ricorsi per revocazione. Per sottolineando che “rimane impregiudicato per il comune, al ricorrere dei necessari presupposti, di richiedere un provvedimento”, ribadisce che “non può essere ritenuto che la questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato e già ritenuta di portata dirimente da questo Tribunale per la decisione del presente gravame, possa considerarsi risolta e decisa con statuizione definitiva”. La decisione è contenuta in una serie di decreti che il Presidente della Sezione Autonoma ha appena pubblicato.

Il problema nasce dal fatto che sul distanziometro di Bolzano ci sono alcuni giudizi che corrono paralleli. Il Consiglio di Stato ha già dato il via libera al distanziometro con una sentenza del 2019, gli operatori però sostengono che i giudici non abbiano valutato con attenzione se il distanziometro provochi di fatto un effetto espulsivo, e quindi chiedono di revocare la sentenza. A fine settembre, lo stesso giudice – senza tener conto del fatti che questi ricorsi sono pendenti – ha confermato in sede cautelare la chiusura di una sala da gioco.

Proprio citando questa pronuncia, il Comune di Bolzano – negli altri ricorsi ancora pendenti di fronte al Tar Bolzano – ha chiesto di discutere subito la questione. Il Tar Bolzano invece dal canto suo ha finora disposto dei rinvii attendendo la sentenza sui ricorsi per revocazione. Nei decreti pubblicati oggi, rileva che “l’udienza di discussione nel merito è stata più volte rinviata in attesa che il Consiglio di Stato”. E sottolinea che “il comune di Bolzano con memoria di data 24.09.2021 si è opposto al chiesto rinvio, evidenziando da un lato il generale disfavore codificato nella disciplina del processo amministrativo acché la sospensione cautelare dei provvedimenti amministrativi si protragga nel tempo, e dall’altro lato sostenendo che il Consiglio di Stato recentemente avrebbe manifestato e statuito in merito alla legittimità del criterio distanziometrico del raggio di 300 metri da siti sensibili, come individuati dalla normativa sui giochi della Provincia di Bolzano, un diverso orientamento, tanto da rendere un ulteriore slittamento dell’udienza di discussione nel merito non più giustificabile”. Tuttavia, il Tar evidenzia che quelle ordinanze sui cerca di fare leva il Comune hanno una portata limitata: “il diverso orientamento del Consiglio di Stato, richiamato dalla difesa del comune, è stato espresso a mezzo di ordinanze, adottate in sede cautelare sulla base di una delibazione sommaria tipica di questa fase, e sulla considerazione che nel bilanciamento degli interessi in conflitto è da dare prevalenza alla protezione delle fasce deboli dal rischio della ludopatia rispetto agli interessi degli operatori economici”. E quindi conclude “rimane impregiudicato per il comune, al ricorrere dei necessari presupposti, di richiedere un provvedimento ai sensi dell’art. 58 c.p.a., non può essere ritenuto che la questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato e già ritenuta di portata dirimente da questo Tribunale per la decisione del presente gravame, possa considerarsi risolta e decisa con statuizione definitiva”. lp/AGIMEG

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