San Giovanni Valdarno (AR): via libera al Regolamento comunale del centro storico, vietato l’esercizio di sale giochi e scommesse

E’ stato approvato il Regolamento comunale del centro storico di San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo. Il documento nasce con lo scopo di “perseguire la tutela del centro storico, area di pregio ed interesse storico ed architettonico della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica, la tranquillità delle persone e il decoro urbano”. Ma ha anche l’intento, fondamentale, di “salvaguardare, promuovere e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali che costituiscono una risorsa preziosa per la città e migliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di bevande ed alimenti e maggiori i problemi creati dall’afflusso di persone, attraverso una sinergia tra istituzioni pubbliche e gestori delle attività”. Secondo quanto previsto dal regolamento, “nel Centro Storico del Comune di San Giovanni Valdarno sono vietati l’esercizio delle attività e la vendita delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti: • commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero; • articoli per l’imballaggio industriale; • lavorazione primaria-industriale del legno; • commercio e raffinazione di combustibili solidi • liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido; • negozi specializzati di prodotti chimici; • negozi specializzati di olii lubrificanti; • attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all’art. 74 comma 3 e art. 54 comma 3 della L.R.62/2018; • attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer” ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate; • attività di commercio all’ingrosso; • attività di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso del cosiddetto “compro oro”; • attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse e similari” di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale; • centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico; • autolavaggi; • commercio alimentare e/o non alimentare, in forma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gadget, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltivazione, integratori ecc). • esercizi commerciali con settore alimentare esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero servizio, (market e minimarket) indipendentemente dalle metrature di superficie anche per trasferimento di attività esistenti; • vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi; • vendita di materie prime tessili per fini industriali; • officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto; • sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l’ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell’isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza rilasciato; • sexy shop o attività che vendono materiale erotico o pornografico; • macchine e attrezzature per l’industria, il commercio, l’agricoltura e l’artigianato e simili compresi ricambi e accessori, ad eccezione di computer , macchine per ufficio e relativi accessori; • prodotti e materiali per l’edilizia; • attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest’ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto”. cdn/AGIMEG

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