Tar Lazio: “Norma sulla regolarità fiscale e contributiva non si applica alle sale già aperte, potrebbe essere incostituzionale”

Le norme del decreto fiscale del 2019 – che non consentono di gestire sale da gioco o locali in cui vengono venduti prodotti da gioco a chi non ha versato tasse, imposte e contributi – potrebbe non avere efficacia retroattiva. In sostanza questa norma si applicherebbe solamente a chi sta per avviare un’attività di gioco, ma non a chi la esercita da tempo. In caso contrario, la questione potrebbe anche essere rimessa alla Corte Costituzionale. E’ il dubbio che solleva in un’ordinanza cautelare il Tar Lazio, sospendendo il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva revocato la licenza di pubblica sicurezza a un’agenzia di scommesse.

La norma in questione dispone che ” 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ”

Nell’ordinanza cautelare, la Prima Sezione Ter rimanda al merito “la definizione della controversia e, in particolare, se l’art. 30, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 possa regolare rapporti nati prima dell’introduzione della norma citata”. Sottolinea quindi che la ricorrente ha ottenuto la licenza nel 2017, quando ha usufruito della “procedura di definizione agevolata”; la norma del decreto fiscale invece “è stata introdotta nel dicembre 2019”. E infine conclude che – qualora la previsione del decreto fiscale dovesse applicarsi in via retroattiva – nell’udienza di merito valuterà anche “se sussistano profili di non manifesta infondatezza della previsione legislativa in rapporto con le norme costituzionali”. La nova udienza è stata fissata al 5 luglio 2022. lp/AGIMEG

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