Agenzia delle Entrate: “Possono fruire dell’esenzione IVA solo se le attività di raccolta di giochi e scommesse sono principali e non accessorie”

“Si ritiene che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni unionali e nazionali in materia di IVA, le operazioni relative all’esercizio delle scommesse e dei giochi che fruiscono dell’esenzione IVA sono quelle che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, la quale comprende le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate”. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in merito ad un interpello – un’istanza che il contribuente rivolge all’AdE prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali – sull’applicazione dell’IVA ai servizi resi ai soggetti che esercitano l’attività di raccolta scommesse, presentato da una società di diritto estero che opera oggi come bookmaker autorizzato organizzando, gestendo ed offrendo i servizi di scommessa su eventi sportivi ed altro. In particolare, la Società svolge in Italia attività di raccolta scommesse con vincita in denaro su rete fisica (c.d. rete gaming a terra) attraverso i c.d. Punti di Raccolta.
“Nella fattispecie in esame (…) tenuto conto delle informazioni che sono state fornite dall’istante in sede di documentazione integrativa tese a fornire un quadro più dettagliato delle singole prestazioni, solo genericamente elencate nell’istanza originaria, si ritiene che i servizi che attengono al funzionamento delle interfacce (API), ai servizi di providing, di scommessa, alle licenze d’uso dei software e/o delle piattaforme di gioco, pur non potendo essere considerati accessori alle prestazioni fornite dall’istante ai propri clienti ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, possono in linea di principio avere i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare l’esercizio del gioco e la raccolta delle giocate nell’accezione declinata dall’ADM e come tali considerarsi esenti da IVA ai sensi del citato articolo 10, primo comma, nn. 6) e 7) dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972. L’appuramento dei predetti caratteri, come anticipato, esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.
Dall’ambito applicativo del regime di esenzione suddetto appaiono invece tendenzialmente escluse le prestazioni di servizi – tra quelle rese dai Fornitori sopra elencate – che non concretizzano la gestione del gioco né le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, né le fasi di accettazione o raccolta delle singole giocate; solo a titolo esemplificativo, è da intendersi esclusa la licenza d’uso relativa ad una piattaforma di customer care e più in generale la prestazione di servizi informatici di generica assistenza commerciale e di reportistica”. cr/AGIMEG

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