Gioco online, Tar Lazio: “Le concessioni riallineate al 31 dicembre 2022 per tutelare giocatori ed Erario”

Un riallineamento temporale delle concessioni comunitarie del gioco online al 31 dicembre 2022. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio, Sezione Seconda, in merito ad una serie di ricorsi avanzati per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale si disponeva l’interruzione della raccolta di gioco online, dal giorno successivo a quello della scadenza.
“Sotto il profilo oggettivo la disposizione prevede un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 delle predette concessioni al fine di consentire all’Agenzia l’organizzazione e il positivo espletamento di ‘una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza’ in tempo utile rispetto alla scadenza naturale delle concessioni in essere”, affermano i giudici.
“La ratio della previsione normativa dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 è di garantire, nelle more di una nuova gara avente ad aggetto l’affidamento dei titoli concessori, ‘la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale’. Tale obiettivo viene perseguito tramite un generalizzato riallineamento temporale alla data del ’31 dicembre 2022′ del regime di validità di tutti i rapporti concessori di giochi a distanza in essere al momento dell’entrata in vigore della disciplina, destinato a consentire – seppur progressivamente – una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, nell’intento di permettere agli operatori di vedere i loro titoli scadere simultaneamente e poter, in questo modo, partecipare alla successiva procedura alle stesse condizioni di parità”.
“La proroga ex lege(…) persegue interessi pubblici prima ancora che privati in quanto tende a garantire la continuità delle entrate erariali e, contestualmente, a contrastare il gioco illegale arginato dalla concorrenza esistente nell’ambito dell’offerta pubblica. E il legislatore ha ragionevolmente inteso perseguire tale interesse proprio attraverso l’individuazione di un unico termine di efficacia finale valido per tutti i due gruppi di concessioni (il 31 dicembre 2022). Il raggiungimento di tale obiettivo non giustifica – e, difatti, nemmeno la difesa dell’amministrazione lo ipotizza – alcuna discriminazione degli operatori del settore a seconda della loro avvenuta partecipazione o meno alla gara del 2018″.
Il Tar evidenzia come “l’interpretazione conforme dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, porta a ritenere che tramite tale disposizione il legislatore abbia voluto prevedere una vera e propria eterointegrazione ex lege del rapporto concessorio ai sensi dell’art. 1374 c.c. sotto il profilo della durata temporale, con la sostituzione della nuova scadenza unitaria del 31 dicembre 2022 (legislativamente fissata) alle scadenze novennali decorrenti a partire dalla stipula dei singoli atti convenzionali, sostanzialmente mirando il legislatore ad uniformare il regime di validità dei due gruppi di concessioni nell’attesa del completamento delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento dei predetti titoli, procedure che spetta all’amministrazione concedente attivare”. cr/AGIMEG

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