Tar Lombardia accoglie ricorsi contro fasce orarie Bergamo: “Nessuna emergenza ludopatia, riduzione orari gioco non deve cancellare valore economico delle concessioni”

“La riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. E’ necessario trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, e di conseguenza per le finanze pubbliche. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, quindi, gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), che ha accolto due ricorsi di altrettante sale giochi di Pognano (BG) e Caravaggio (BG) contro le ordinanze dei sindaci che avevano disposto l’interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00.
Il Tar sottolinea come nello specifico, non vi è nei Comuni “un’emergenza sanitaria”, in quanto nel caso di Pognano solo 1 residente è in cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico e solamente 9 in quello di Caravaggio.
“La discrezionalità nella riduzione degli orari di gioco è necessariamente limitata, in quanto incide su un servizio legittimamente offerto al pubblico sulla base di una concessione dell’ADM, integrata per le sale giochi dall’autorizzazione comunale ex art. 86 del TULPS, e per i giochi con apparecchi AWP e VLT dall’autorizzazione della Questura ex art. 110 comma 6 del TULPS. In altri termini, vi è un sistema di controlli a monte che attribuisce ai gestori dell’attività di gioco un’aspettativa tutelabile a svolgere un’attività economicamente remunerativa, e al pubblico un’aspettativa parimenti tutelabile ad accedere alle diverse tipologie di gioco con modalità non penalizzanti”.
“È quindi evidente che la regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è poi compito dell’amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari”. Per il Tar, in conclusione, “il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata”. cr/AGIMEG

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