Dossier “Delega al Governo per la riforma fiscale”: “Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi nella parte speciale del Codice tributario”

“Nella Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2021 il Governo ha dedicato una specifica attenzione alla riforma fiscale, di cui intende attuare un primo stadio nel triennio 2022-2024. In relazione all’inquadramento degli interventi fiscali nel percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza – PNRR, il Governo ha fatto presente che gli interventi per la razionalizzazione e l’equità del sistema fiscale non rientrano nell’ambito operativo del Piano, ma possono concorrere a realizzarne gli obiettivi generali. Il Governo nella NADEF 2021 ha altresì affermato che il documento conclusivo approvato dalle Commissioni parlamentari a esito dell’indagine conoscitiva sull’Irpef, sopra menzionato, costituisce la base per la predisposizione da parte del Governo del disegno di legge delega”. E’ quanto sottolineato nel Dossier “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

“Si rammenta che un precedente tentativo di riforma fiscale è stato effettuato nel corso della XVII legislatura con la legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In attuazione della predetta delega sono stati adottati provvedimenti concernenti, tra l’altro: semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata; tassazione dei tabacchi lavorati; composizione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie; fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni Iva; norme sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; una revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; una revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali; una revisione del sistema sanzionatorio; misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; stima e il monitoraggio dell’evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l’attuazione della delega. Sono rimaste inattuate o parzialmente attuate, tra le altre, le norme concernenti la revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie; la revisione della riscossione degli enti locali e dell’imposizione sui redditi di impresa; la razionalizzazione dell’Iva e di altre imposte indirette, la revisione della disciplina dei giochi pubblici e il rilancio del settore ippico; la revisione della fiscalità energetica e ambientale”, aggiunge.

“Nel documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, la Commissione 6a del Senato e la Commissione VI della Camera auspicano che l’annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata. Le Commissioni, inoltre, ritengono necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario che preveda, tra l’altro, un Testo unico dell’IVA e un Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi”, sottolinea.

“L’articolo 9 reca la delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l’adozione di atti correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Gli schemi di decreto, adottati nel rispetto del comma 3 dell’articolo in esame, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi”, continua. “L’esigenza di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in materia fiscale, anche attraverso un’attività di codificazione, è stata evidenziata dai soggetti auditi nel corso dell’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite di Camera e Senato. Nel documento conclusivo dell’indagine, le Commissioni hanno rappresentato che la riforma del sistema fiscale debba essere guidata da due obiettivi fondamentali: crescita dell’economia e semplificazione del sistema tributario. Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l’incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l’altro la compliance dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino e razionalizzazione è resa ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali. Le Commissioni hanno ritenuto pertanto necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti: 1) Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell’Unione europea; 2) Procedura tributaria e sanzioni: Testo unico degli adempimenti e accertamento; Testo unico delle sanzioni amministrative; Testo unico della giustizia tributaria; Testo unico della riscossione coattiva; 3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi: Testo unico delle imposte sui redditi; Testo unico dell’IVA; Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo; Testo unico dei tributi erariali minori; Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi; Testo unico dei tributi regionali e locali; Testo unico delle agevolazioni”, aggiunge.

“Appare fondamentale semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell’applicazione delle norme e coerenza dell’impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l’elevato contenzioso. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente (1.2 lettera a), La codificazione delle norme fiscali). La Commissione ritiene sia necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice tributario strutturato nelle tre seguenti parti: 1) Princìpi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell’Unione europea; 2) Procedura tributaria e sanzioni: Testo unico degli adempimenti e accertamento; Testo unico delle sanzioni amministrative; Testo unico della giustizia tributaria; Testo unico della riscossione coattiva; 3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi: Testo unico delle imposte sui redditi; Testo unico dell’IVA; Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo; Testo unico dei tributi erariali minori; Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi; Testo unico dei tributi regionali e locali; Testo unico delle agevolazioni”, si legge nel testo conclusivo dell’articolo 9 approvato dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato. cdn/AGIMEG

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