Scommesse, Consiglio di Stato su distanziometro Bologna: “Nessun effetto espulsivo delle attività di gioco, hanno avuto tempo per delocalizzare”

“L’introduzione di criteri distanziali, idonei ad arginare in via preventiva l’attività di impresa delle società operanti nel settore (del gioco ndr), non contrasta con l’utilità sociale di cui all’art. 41, comma 2, Cost, né con la normativa comunitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale”.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato – Sezione Prima in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società di scommesse contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna avente ad oggetto “Attuazione normativa regionale in tema di ludopatie” e l’“Approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco di azzardo lecito”.

“A giudizio della Sezione, nel caso di specie non sono state adottate misure di carattere ‘espulsivo‘, come sostenuto dalla società ricorrente, sia perché l’attività potrà essere esercitata in altra parte del territorio sia per la gradualità con la quale ha agito l’amministrazione”. Per i giudici “si realizza in tal modo un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi privati e pubblici coinvolti”. Tra l’altro, “è consentito al legislatore di porre limiti all’esercizio della prima nel rispetto di un opportuno e necessario bilanciamento degli interessi”.

“Il regolamento impugnato costituisce una pedissequa riproduzione della legge regionale n. 5/2013 (“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza del gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”) con la quale è stato introdotto il limite distanziometrico dei 500 metri delle sale gioco dai luoghi sensibili, tra cui vi sono i luoghi di culto (nella specie il Santuario Santa Maria della Vita), limite previsto tanto per le sale gioco di nuova istituzione quanto per quelle già in esercizio. Il Comune, dal canto suo, ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni di legge (finalizzata a prevenire e a contrastare la dipendenza dal gioco nonché la tutela dei soggetti più vulnerabili.

“In conclusione – prosegue il CdS – il limite distanziale applicato dal provvedimento impugnato, in esecuzione delle previsioni del Regolamento comunale e degli atti normativi regionali ad esso presupposti – comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili – costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati“.

“D’altra parte, come prima ricordato, la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che normative regionali, analoghe a quella della Regione Emilia Romagna, in quanto impositive di obblighi di mantenimento di specifiche distanze da ‘luoghi sensibili’, risultano essere dirette alla tutela della salute, in tal modo rientrando nella competenza legislativa dei medesimi Enti”. cr/AGIMEG

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